1from sentence_transformers import SentenceTransformer
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7 "Che cos'è la consulenza finalizzata all'integrazione?{SEP}Chi può comunicare un caso di rilevamento tempestivo?{SEP}Cosa si intende per intervento tempestivo?",
8 '4.06 Prestazioni dell’AI\nProcedura nell’AI\nStato al 1° gennaio 2024\x0c2In breve\nLe persone che chiedono l’intervento dell’assicurazione per l’invalidità (AI) \nnell’ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunica -\nzione all’ufficio AI del Cantone di domicilio dell’assicurato. \nL’assicurato deve far valere il diritto a una prestazione dell’AI mediante \nil modulo ufficiale. Dopo aver ricevuto la richiesta, l’ufficio AI verifica se \nsiano adempiute le condizioni per il diritto a prestazioni dell’AI. A tale \nscopo si procura tutte le informazioni necessarie per i relativi accertamenti. \nTali accertamenti riguardano tutte le prestazioni dell’AI. Solo dopo l’esame \ndi tutte le circostanze l’AI può decidere se l’assicurato abbia diritto alle sue \nprestazioni. \nQuesto opuscolo informa gli assicurati e le persone o istituzioni legittimate \na comunicare un caso in merito alla procedura nell’AI. \x0c3Comunicazione\n1 Chi può comunicare un caso?\nSono autorizzate a comunicare un caso le seguenti persone e istituzioni:\n• l’assicurato o il suo rappresentante legale\n• i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato\n• il datore di lavoro dell’assicurato\n• i medici e i chiropratici curanti dell’assicurato\n• l’assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia\n• l’assicuratore infortuni\n• le aziende della previdenza professionale\n• l’assicurazione contro la disoccupazione\n• gli organi dell’aiuto sociale\n• l’assicurazione militare\n• l’assicuratore malattie\n• le autorità e gli organi esecutivi cantonali, preposti al coordinamento \ndel sostegno all’integrazione professionale dei giovani.\nL’assicurato deve però essere preventivamente informato della comunica -\nzione.\n2 In quali casi può essere inoltrata una comunicazione?\nLa comunicazione può essere effettuata se l’assicurato presenta un’inca -\npacità al lavoro o è minacciato da un’incapacità al lavoro di durata prolun -\ngata. Se l’assicurato è di età compresa tra i 13 e i 25 anni, la comunicazione \npuò essere effettuata se egli:\n• è minacciato da un’invalidità; \n• non ha ancora esercitato alcuna attività lucrativa e\n• sta svolgendo una formazione transitoria cantonale o è sostenuto \nnell’integrazione professionale da un organo di coordinamento canto -\nnale per i giovani. \nLa comunicazione non è una richiesta di prestazioni AI.\nIl modulo per la procedura di comunicazione è disponibile presso gli uffici \nAI, le casse di compensazione e le loro agenzie nonché all’indirizzo Internet \nwww.avs-ai.ch . \x0c43 Come viene esaminato il caso comunicato?\nDopo aver appurato la propria competenza, l’ufficio AI esamina il caso \ncomunicatogli, valutando l’incapacità al lavoro o la minaccia d’invalidità \ndell’assicurato e le relative cause e conseguenze.\nSuccessivamente convoca l’assicurato per un colloquio al fine di analizzare \nla sua situazione medica e socio-professionale. In base ai risultati di queste \nverifiche decide se sia opportuno che l’assicurato presenti una richiesta di \nprestazioni AI.\x0c5Richiesta di prestazioni \n4 Come va inoltrata una richiesta di prestazioni AI?\nLe richieste di prestazioni dell’AI vanno inoltrate all’ufficio AI del Cantone \ndi domicilio. \nPer gli assicurati residenti all’estero che hanno versato contributi all’AI sviz -\nzera è competente l’ Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero con sede \na Ginevra. \nOltre all’assicurato possono far valere il diritto a prestazioni AI il suo rappre -\nsentante legale e le autorità o i terzi che assistono regolarmente l’assicurato \no ne hanno durevole cura. È legittimata a presentare una richiesta anche \nl’assicurazione sociale che ha versato prestazioni anticipate.\nFacendo valere il diritto alle prestazioni, l’assicurato autorizza le persone \ne gli organi ivi menzionati a fornire agli uffici AI tutte le informazioni e i \ndocumenti necessari.\nIl modulo per la richiesta di prestazioni è disponibile presso gli uffici AI, \nle casse di compensazione e le loro agenzie nonché all’indirizzo Internet \nwww.avs-ai.ch .\n5 Quando va inoltrata una richiesta di prestazioni?\nLa richiesta deve essere inoltrata il prima possibile, cioè non appena il \ndanno alla salute può dare diritto a prestazioni dell’AI (provvedimenti d’in -\ntegrazione, rendita, assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza, \nmezzi ausiliari). In caso contrario, alcune prestazioni possono essere ridotte.\nInformazioni più approfondite sono disponibili nei seguenti opuscoli infor -\nmativi:\n• 4.01 - Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI)\n• 4.03 - Mezzi ausiliari dell’AI\n• 4.04 - Rendite d’invalidità dell’AI\n• 4.09 - Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI\n• 4.13 - Assegni per grandi invalidi dell’AI\n• 4.14 - Contributo per l’assistenza dell’AI\n \x0c6Esame della richiesta\n6 In che modo l’ufficio AI verifica se siano adempiute le \ncondizioni per il diritto a prestazioni dell’AI?\nRicevuta la richiesta, l’ufficio AI verifica dapprima se siano adempiute \nle condizioni che danno diritto a prestazioni. Si procura quindi tutte le \ninformazioni necessarie sullo stato di salute, sull’attività lavorativa e sulle \nmansioni abituali dell’assicurato. Un gruppo interdisciplinare (composto da \nspecialisti dell’integrazione professionale, del collocamento, dei centri di \naccertamento, dal segretario ispettore e da medici dei servizi medici re -\ngionali [SMR] ecc.) partecipa all’accertamento e alla procedura decisionale. \nL’ufficio AI collabora anche con le altre assicurazioni sociali e private inte -\nressate.\n7 Quali accertamenti vengono effettuati dai medici del \nSMR?\nI medici del SMR verificano se siano soddisfatte le condizioni mediche per \nla concessione di prestazioni e, all’occorrenza, procedono ad un esame \ndell’assicurato. Se necessario, l’ufficio AI può richiedere un complemento \ndi documentazione medica o, perizie di specialisti.\nMaggiori informazioni sono disponibili nell’opuscolo informativo 4.15 - \nPerizie mediche .\n8 Quali accertamenti vengono effettuati dagli specialisti \nin materia d’integrazione?\nGli specialisti in materia d’integrazione esaminano i possibili provvedimenti \nprofessionali e di reinserimento. A tale scopo convocano l’assicurato per \nfare il punto della sua situazione professionale e personale così come delle \nsue capacità e concordare i passi successivi. In caso di bisogno possono \nessere organizzati esami in un Centro d’accertamento professionale dell’AI \n(CAP) o presso altre istituzioni per verificarne le capacità di rendimento.\n \x0c79 In quali casi si procede a un accertamento sul posto?\nPer valutare meglio le condizioni dell’assicurato può essere richiesto un ac -\ncertamento sul posto. Questo vale in particolare per gli indipendenti e gli \nassicurati che si dedicano alla gestione dell’economia domestica nonché \nper esaminare il diritto a un assegno per grandi invalidi, a un contributo per \nl’assistenza o a mezzi ausiliari.\n10 Quali prestazioni riguardano gli accertamenti?\nNell’ambito degli accertamenti si devono prendere in considerazione tutte \nle prestazioni possibili, anche quelle che non sono state esplicitamente \nrichieste. Nei casi in cui è stata richiesta una rendita, l’ufficio AI deve sem -\npre verificare se sia eventualmente possibile procedere all’integrazione \ndell’assicurato.\n11 Quando possono essere ordinati provvedimenti \nd’intervento tempestivo?\nDei provvedimenti d’intervento tempestivo possono essere ordinati paral -\nlelamente all’accertamento affinché l’assicurato possa mantenere il suo \nposto di lavoro o essere reintegrato altrove. Se l’assicurato è di età com -\npresa tra i 13 e i 25 anni non ha ancora esercitato un’attività lucrativa ed \nè minacciato da invalidità, possono essere ordinati provvedimenti d’inter -\nvento tempestivo per aiutarlo nel percorso verso una formazione professio -\nnale o una prima assunzione nel mercato del lavoro primario.\n12 Quanto tempo occorre all’AI per decidere se sia \nopportuno concedere provvedimenti d’integrazione?\nEntro 12 mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni AI l’ufficio AI prende \nuna decisione, che stabilisce se avviare l’integrazione, se esaminare la pos -\nsibilità di assegnare una rendita o se non sussista alcun diritto a prestazioni \ndell’AI.\n13 In quali casi viene stabilito un piano d’integrazione?\nSe risulta che l’assicurato è in grado di sottoporsi a provvedimenti di \nreinserimento e/o a provvedimenti professionali, viene stabilito un piano \nd’integrazione in cui sono fissati gli obiettivi da raggiungere, le regole per \nla collaborazione tra le parti, le responsabilità e le scadenze.\n \x0c8Obbligo di collaborare e di ridurre il danno\n14 Cosa ci si aspetta dall’assicurato?\nL’assicurato deve fare quanto possibile e ragionevolmente esigibile per \nridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro e impedire l’insorgenza \ndell’invalidità. Un provvedimento non è considerato ragionevolmente esigi -\nbile solo se non è adeguato alle condizioni di salute dell’assicurato.\nQualsiasi cambiamento significativo della situazione professionale, fami -\nliare e di salute può incidere sul diritto alle prestazioni e va dunque comu -\nnicato all’ufficio AI.\n15 I provvedimenti ordinati sono obbligatori?\nSì. L’assicurato deve partecipare attivamente all’attuazione di tutti i provve -\ndimenti ragionevolmente esigibili (provvedimenti d’intervento tempestivo e \nprovvedimenti d’integrazione per preparare all’integrazione professionale, \nprovvedimenti professionali, cure mediche) al fine di mantenere il posto di \nlavoro, esercitare un’attività analoga o poter essere reintegrato nel mondo \ndel lavoro.\n16 Cosa succede se l’assicurato non adempie ai suoi \nobblighi?\nSe l’assicurato non adempie ai suoi obblighi, le prestazioni possono essere \nrifiutate o ridotte.\n \x0c9Preavviso\n17 Quando l’assicurato riceve un preavviso dall’ufficio AI?\nEseguiti gli accertamenti necessari, l’ufficio AI invia all’assicurato e alle \nassicurazioni interessate un preavviso sulla decisione che intende prendere. \nEssi avranno 30 giorni di tempo per pronunciarsi sulla decisione prevista.\n18 In che modo l’assicurato può prendere posizione in \nmerito al preavviso?\nL’assicurato può prendere posizione in due modi: per iscritto o oralmente, \nin occasione di un colloquio personale che si terrà presso l’ufficio AI. Del \ncolloquio sarà redatto un verbale che l’assicurato dovrà firmare. Le altre \nparti possono invece esprimersi solo per iscritto.\n19 Sussiste il diritto alla consultazione dell’incarto?\nSì. L’assicurato e le altre parti interessate hanno il diritto di consultare \nl’incarto. \x0c10Decisione\n20 Quando l’ufficio AI emana una decisione?\nSe l’assicurato non presenta obiezioni e le parti non prendono posizione \nentro il termine stabilito, l’ufficio AI emana una decisione formale.\nSe l’assicurato o un’altra parte interessata si sono espressi in merito a fatti \ndeterminanti, l’ufficio AI deve tenerne conto nella motivazione della deci -\nsione.\n21 Come viene comunicato un provvedimento d’intervento \ntempestivo?\nLa decisione concernente l’attuazione di un provvedimento d’intervento \ntempestivo è comunicata dall’ufficio AI senza la notifica di un preavviso o \ndi una decisione formale.\x0c11Ricorso\n22 Entro quali termini l’assicurato può inoltrare ricorso?\nSe non condividono la decisione dell’ufficio AI, l’assicurato e le parti inte -\nressate possono inoltrare ricorso per iscritto entro 30 giorni presso il tribu -\nnale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato. \nPer gli assicurati residenti all’estero il ricorso va depositato presso il Tribu -\nnale amministrativo federale a San Gallo.\n23 Presso quale istanza si può fare ricorso contro la \nsentenza di primo grado?\nContro la sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni o del Tribu -\nnale amministrativo federale può essere interposto ricorso presso il Tribu -\nnale federale a Lucerna. Il ricorso va inoltrato per iscritto entro 30 giorni.\n24 La procedura di ricorso comporta delle spese?\nSì. La procedura di ricorso in materia di prestazioni AI è soggetta a spese.\x0c12Chiarimenti e altre \ninformazioni\nQuesto opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. \nPer la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le dispo -\nsizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli \nuffici AI, alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L’elenco di \ntutti gli interlocutori è pubblicato all’indirizzo Internet www.avs-ai.ch .\nPubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con \nl’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.\nEdizione dicembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è \nautorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d’informazione \nAVS/AI. \nQuesto opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compen -\nsazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.06/i. \nÈ disponibile anche su www.avs-ai.ch .\n Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.\n4.06-24/01-I',
9 '2.05 Contributi\nRetribuzioni versate\nal termine del rapporto\ndi lavoro\nStato al 1°\xa0gennaio\xa02025\x0c2In breve\nPer principio, qualsiasi remunerazione derivante dall’esercizio di un’atti -\nvità dipendente viene considerata come salario soggetto a contribuzione. \nFanno parte di quest’ultimo anche le retribuzioni che il datore di lavoro, \no un’istituzione che gli è legata, versa in caso di cessazione completa del \nrapporto di lavoro.\nEsempi:\n• i pagamenti posticipati del salario;\n• le provvigioni;\n• le indennità per vacanze;\n• le gratificazioni;\n• le indennità versate in caso di risoluzione anticipata del contratto di \nlavoro;\n• le indennità versate a seguito di una clausola di divieto di concorrenza;\n• i versamenti effettuati a discrezione dal datore di lavoro (non previsti \ndal regolamento) a titolo di previdenza a favore di singoli dipendenti.\nNon sono invece soggetti a contribuzione:\n• le prestazioni previdenziali regolamentari: \n prestazioni di istituti di previdenza professionale cui il beneficiario ha \ndiritto all’insorgere del caso assicurato;\n• i versamenti alla cassa pensioni:\n prestazioni sociali del datore di lavoro, nella misura in cui sono previste \ne devono essere fornite sulla base di un regolamento.\nSe, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro continua \na versare contributi alla cassa pensioni nella stessa misura di quanto avve -\nnuto fino al termine del rapporto di lavoro, tali contributi sono compresi \nnel salario determinante.\nQuesto opuscolo informativo informa i datori di lavoro sulle retribuzioni \nversate al termine del rapporto di lavoro.\n \x0c3Prestazioni sociali al termine del rapporto di lavoro\n1 In quali casi le prestazioni sociali sono parzialmente o \ntotalmente esenti da contribuzione?\nA certe condizioni, le prestazioni sociali del datore di lavoro sono parzial -\nmente o totalmente esenti da contribuzione, in particolare in caso di pre -\nvidenza professionale insufficiente o di licenziamento per motivi aziendali. \nQueste prestazioni possono essere versate in forma di rendite (p. es. le \nrendite transitorie) o di indennità in capitale (p. es. le indennità di partenza \nversate al termine del rapporto di lavoro). Le casse di compensazione con -\nvertono le rendite in capitale.\x0c4Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale \ninsufficiente\n2 Quali prestazioni vengono escluse dal salario \ndeterminante?\nLe prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di \nlavoro pluriennale sono escluse dal salario determinante per ogni anno \ncontabile completo in cui il salariato non era assicurato nella previdenza \nprofessionale (2°\xa0pilastro), fino a un importo pari alla metà della rendita di \nvecchiaia minima mensile vigente al momento del versamento.\n3 Quali prestazioni fanno parte del salario determinante?\nL’importo eccedente la metà della rendita di vecchiaia minima mensile fa \nparte del salario determinante. L’importo del salario conseguito non conta.\n4 Esempio\nIl rapporto di lavoro di una commessa di 54\xa0 anni che lavora a tempo \nparziale viene concluso dopo 15\xa0anni di servizio nel 2025. Essa riceve a \ntitolo volontario una prestazione in capitale unica di 10\xa0 000\xa0 franchi. \nPoiché non è stata ininterrottamente assicurata alla previdenza profes -\nsionale, presenta lacune contributive. Dal 1°\xa0agosto 2011 al 31\xa0dicembre \n2015 e dall’1°\xa0aprile 2020 al 31\xa0luglio 2024 non era assicurata alla pre -\nvidenza professionale, cosicché le mancano sette\xa0anni contabili completi \n(4 + 3). Le prestazioni del datore di lavoro versate per gli anni contributivi \nmancanti vengono dunque dedotte dal salario determinante come segue:\nPrestazione in capitale CHF 10\xa0000.00\n7 x CHF 630.00 (metà della rendita minima mensile) - CHF 4\xa0410.00\nSalario determinante CHF 5\xa0590.00\x0c5Prestazioni sociali in caso di licenziamento \nper motivi aziendali\n5 Cosa s’intende per motivi aziendali?\nPer motivi aziendali s’intendono la chiusura, la fusione e la ristrutturazione \ndi un’azienda.\nSi ha una ristrutturazione aziendale quando l’istituto di previdenza che at -\ntua la previdenza professionale obbligatoria adempie le condizioni per la \nliquidazione parziale secondo la legge federale sulla previdenza professio -\nnale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) oppure se un licenzia -\nmento collettivo è disciplinato da un piano sociale.\nLe condizioni per una liquidazione parziale sono rette da un regolamento \napprovato dall’autorità di vigilanza della previdenza professionale. \nSebbene nonostante i licenziamenti le condizioni per la liquidazione par -\nziale dell’istituto di previdenza non sono adempiute, si ha una ristruttura -\nzione aziendale anche in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un \npiano sociale. \nPer piano sociale s’intende un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavo -\nratori (attraverso una rappresentanza dei lavoratori o un sindacato) conven -\ngono misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne \nle conseguenze.\nUn licenziamento è considerato collettivo quando tocca gran parte dell’ef -\nfettivo del personale. Le prestazioni concesse a titolo individuale a singoli \nsalariati fanno parte del salario determinante.\n6 Come si procede per le partenze e i prepensionamenti \nvolontari?\nLe partenze e i prepensionamenti volontari non rientrano nelle disposizioni \ndi esclusione dal salario determinante, anche se avvengono sulla base di \nun piano sociale o se vi è una regolamentazione concernente il prepensio -\nnamento.\n \x0c67 Quali prestazioni sono escluse dal salario determinante?\nIn caso di licenziamento per motivi aziendali, sono escluse dal salario \ndeterminante le prestazioni il cui importo non supera di quattro volte e \nmezza la rendita di vecchiaia massima annua (v. esempio\xa011).\n8 In caso di licenziamento per motivi aziendali quale parte \ndelle prestazioni fa parte del salario determinante?\nIn caso di licenziamento per motivi aziendali la parte delle prestazioni che \nsupera un importo pari a quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia mas -\nsima annua (136\xa0080\xa0franchi nel 2025) fa parte del salario determinante. \nL’importo del salario conseguito non conta.\nLe prestazioni versate sotto forma di rendita vanno convertite in capitale, \nvale a dire che è necessario determinare il loro valore attuale. Il valore \nattuale di una rendita corrisponde al capitale che dovrebbe essere \ninvestito al tasso d’interesse tecnico al momento della partenza per \nfinanziare i versamenti futuri. In questo contesto va tenuto conto della pro -\nbabilità di vita. Per la conversione viene utilizzato un fattore provvisorio \n(v. tabelle alla pagina seguente). Per gli anni di età incompleti, il fattore \nprovvisorio viene interpolato calcolando la differenza tra il fattore dell’età \ninferiore e quello dell’età superiore della tabella.\x0c79 Fattori di conversione\nEstratto dei fattori per la conversione in capitale dei seguenti tipi di rendita: \nrendite vitalizie e rendite temporanee o differite fino al pensionamento o \nall’età di riferimento.\nRendita - Uomini \nEtà in anni vitalizia transitoria fino a 65 rinviata fino a65\n58 20,2 6,4 13,8\n59 19,7 5,5 14,2\n60 19,3 4,7 14,6\n61 18,8 3,8 15,0\n62 18,3 2,9 15,4\n63 17,9 1,9 16,0\n64 17,4 1,0 16,4\n65 16,9 0,0 16,9\nRendita - Donne nate nel 1960 o prima\nEtà in anni vitalizia transitoria fino a 64 rinviata fino a 64\n58 21,6 5,5 16,1\n59 21,1 4,7 16,4\n60 20,7 3,8 16,9\n61 20,3 2,9 17,4\n62 19,8 1,9 17,9\n63 19,3 1,0 18,3\n64 18,9 0,0 18,9\nRendita - Donne nel 1964 o dopo\nEtà in anni vitalizia transitoria fino a 65 rinviata fino a 65\n58 21,6 6,4 15,2\n59 21,1 5,5 15,6\n60 20,7 4,7 16,0\n61 20,3 3,8 16,5\n62 19,8 2,9 16,9\n63 19,3 1,9 17,4\n64 18,9 1,0 17,9\n65 18,4 0,0 18,4\nFormula di calcolo: capitale = rendita annua x fattore di conversione \n rendita annua = capitale / fattore di conversione\x0c8L’età è arrotondata al mese completo precedente e i fattori sono determi -\nnati tramite l’interpolazione in base ai fattori applicabili all’età superiore e \na quella inferiore.\nDonne nate nel 1961, 1962 o 1963\nLe donne nate nel 1961, 1962 o 1963 possono utilizzare il calcola -\ntore online per la conversione delle rendite in capitale all’indirizzo:\n10 Esempio di fattore di conversione\nRendita vitalizia per un uomo di 62\xa0anni e tre mesi d’età.\n62 anni, rendita vitalizia Fattore 18,3\n63 anni, rendita vitalizia Fattore 17,9\n62 anni e 3 mesi Fattore 18,20\nFattore provvisorio interpolato (18,3-17,9) x (9/12) + 17,9 = 18,20*\n* (fattore dell’età inferiore – fattore dell’età superiore x [n. mesi fino al prossimo \ncompleanno / 12] + fattore dell’età superiore)\nLe tabelle complete per la determinazione del fattore di conver -\nsione della rendita in capitale (DSD) sono disponibili sul sito Inter -\nnet. Nello stesso documento sono disponibili ulteriori esempi.\x0c911 Esempio di prestazioni transitorie\nLa birreria Bierperle esternalizza la consegna a domicilio nel 2025 e deve \nquindi procedere ad una ristrutturazione. La liquidazione parziale dell’i -\nstituto di previdenza tocca l’intero effettivo del personale del servizio tra -\nsporti. Un rappresentante di 58 anni e 4 mesi con oltre 15\xa0anni di servizio \nriceve, oltre ad una rendita della previdenza professionale obbligato -\nria della sua datrice di lavoro, un’indennità unica di 150\xa0 000\xa0 franchi e \ndi prestazioni transitorie annua di 82\xa0000 franchi (a partire da 58\xa0anni e \n4\xa0mesi fino al 59° anno d’età) e di 73\xa0000\xa0franchi (dal 60° al 65°\xa0anno \nd’età).\nLa rendita del 2°\xa0pilastro a cui il rappresentante ha diritto a in seguito al \npensionamento anticipato è interamente esente dall’obbligo contributivo. \nLe altre prestazioni pagate dal datore di lavoro sono escluse solo in parte \ndal salario determinante, poiché adempiono le condizioni di prestazioni \nin caso di licenziamento per motivi aziendali (ristrutturazione, v. punto 5 \nsegg.).\nLe prestazioni transitorie annue vanno convertite in una prestazione in \ncapitale:\nCapitale = rendita mensile x 12 x fattore provvisorio fino a 65\xa0 anni x \nnumero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65\xa0anni.\nDal 584/12° al 59°\xa0anno d’età 82\xa0000 franchi \nFattore provvisorio interpolato fino a 65\xa0anni: \n(6,4 - 5,5) x (8/12) + 5,5 = 6,1 \n(82\xa0000 x 6,1 x 20/80) CHF 125\xa0050.–\nDal 60° al 65° anno d’età 73\xa0000 franchi \n(73\xa0000 x 6,1 x 60/80) CHF 333\xa0975.–\nIndennità di partenza CHF 150\xa0000.–\nImporto complessivo CHF 609\xa0025.–\nQuattro volte e mezza \nla rendita di vecchiaia massima annua nel 2025 - CHF \n136 080.–\nSalario determinante CHF 472 945.–\nLa conversione delle rendite in capitale viene effettuata dalle casse di com -\npensazione.\x0c10Disposizioni comuni\n12 Cosa succede se l’attività viene soltanto ridotta?\nSe l’attività viene portata avanti a tempo parziale, l’indennità versata è \ninteramente soggetta a contribuzione. Possono essere esenti dall’obbligo \ncontributivo solo le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di com -\npleta cessazione del rapporto di lavoro. \n13 Contano l’età e gli anni di servizio?\nNo. L’età e gli anni di servizio sono irrilevanti per il conteggio. Tuttavia non \nviene applicata la franchigia.\n14 Quando vanno pagati i contributi?\nI contributi sono dovuti al momento del versamento della prestazione \nd’uscita. Se questa è versata sotto forma di rendita, i contributi sono dovuti \nal momento del primo versamento.\x0c11\x0c12Chiarimenti e altre \ninformazioni\n2.05-25/01-IQuesto opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassun -\ntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le \ndisposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro \nagenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista com -\npleta delle casse di compensazione figura su internet all’indirizzo \nwww.avs-ai.ch . \nPubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con \nl’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.\nEdizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata sotto con -\ndizione dell’accordo scritto del Centro d’informazione AVS/AI. \nQuesto opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di com -\npensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione \n2.05/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch .\n Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.',
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11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
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15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
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